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Il nuovo Codice della Giustizia Sportiva(di seguito,il Codice) ha trovato la sua necessità nella primaria esigenza di uniformare gli Organi di Giustizia per tutte le Federazioni , per l’obbiettivo di ottenere decisioni sempre più omogenee dai vari organismi federali di Giustizia sulle violazioni di norme o regolamenti o disposizioni statutarie,inforzadi principi di Giustizia codificati e di riferimento comune.
Il Codice esordisce quindi con un primo capo che ne definisce l’ambito di applicazione, indistintamente per tutte le Federazioni Sportive Nazionali e per le Discipline Sportive Associate,(di seguito Federazioni)ai fini dell’ordinamento e dello svolgimento dei procedimenti di Giustizia, per i quali sono indicati gli stessi principi di applicazione ,i metodi ,le regole e le disposizioni di indirizzo per definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, con chiara attuazione dell’autonomia del Diritto Sportivo, al fine di assicurare che i diritti e gli interessi dei tesserati,affiliati o soggetti riconosciuti dall’Ordinamento siano tutelati in condizione di parità tra le parti,nel contraddittorio e secondo i principi del “giusto processo”.
L’art. 2 del Codice rende formale l’applicazione di un principio sempre ritenuto presente nell’ordinamento sportivo o, meglio, ritenuto presente all’atto del completamento del lungo percorso di maturazione del diritto sportivo che è giunto, da normativa di settore, alla codificazione con il significato che ciò importa (cfr. art. 1 del Codice).
Quindi tutela del principio del contraddittorio e della salvaguardia dei diritti processuali delle parti, che, come cittadini, non possono essere pregiudicati nella tutela dei diritti fondamentali ove i loro interessi vengano discussi e decisi da un ordinamento diverso da quello ordinario e da giudici diversi da quelli ordinari. L’ordinamento statale concede cittadinanza all’ordinamento sportivo e limita la propria sfera di intervento purchè siano salvaguardati i principi fondamentali della tutela processuale, perciò il contraddittorio, il diritto di difesa, l’indipendenza e l’imparzialità del giudice, la motivazione dei provvedimenti giudiziari, la formalità degli atti e la celerità del giudizio (art. 38). Non solo ma prevedendo l’Ufficio del Procuratore Federale con compiti di iniziativa processuale assicura anche una garanzia ulteriore e particolare di indipendenza al Giudice.
Il tutto alla luce della necessità di assicurare la dovuta agilità al procedimento sportivo cui è assicurata una adeguata dose di informalità (come afferma l’art. 9 del Codice) affidando al Giudice di stabilire, con provvedimento non impugnabile, le modalità di svolgimento dell’udienza, anche disponendo l’eventuale integrazione del contraddittorio e può assumere le informazioni che ritiene utili alla decisione. Il che non rende l’ordinamento sportivo informale in senso stretto essendo state dettate norme in materia di procedimento (artt. 19-23 e Capo II) e di impugnazione: semplicemente assicura la necessaria fluidità e velocità alla tutela di un particolare tipo di interessi.
Principi questi ormai costituzionalizzati, quindi sottratti al potere “dispositivo” del legislatore. Un codice, perciò, che voglia assumere dignità di norma generale dettata a disciplina di un fenomeno (lo sport) che costituisce una delle espressioni della personalità dell’individuo (art. 2 Cost.) e con ampie implicazione della vita di ciascuno, deve riportarsi agli stessi principi che governano l’ordinamento nazionale.
Ciò rafforza l’ordinamento sportivo e non ne mina affatto l’indipendenza.
A definire l’ annosa questione dell’autonomia dei due ordinamenti, ha provveduto la L.280/03 che(ritenendo il principio espresso nel D.L.220/03,poi convertito nella legge in esame, che l’ordinamento sportivo è disciplinato in maniera autonoma)ha regolato la materia, distinguendo le pretese sportive, azionabili solo davanti agli organi di giustizia domestici, da quelle rilevanti per il diritto dello Stato.
La situazione antecedente era in realtà gravemente deficitaria,perché non consentiva a quanti operavano nell’ambito dello sport ufficializzato di conoscere con esattezza quali fossero le situazioni giuridiche protette di cui godevano e di quali strumenti potessero disporre per ottenere effettiva tutela davanti ad un Giudice precostituito per legge.
Le specifiche competenze degli Organi di Giustizia sono ora definite nell’attribuzione del potere di giudicare sull’osservanza e applicazione delle norme regolamentari,organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo oltre che sui comportamenti rilevanti(meglio:di violazione) sul piano disciplinare,per l’irrogazione delle relative sanzioni.
Agli Organi di Giustizia è altresì demandata la risoluzione delle controversieindicate nello Statuto e nei Regolamenti fatta salva l’ovvia clausola di salvaguardia ex art. 24 della Costituzione di cui all’art. 4, comma III del Codice.
Sul principio, basilare per l’Ordinamento sportivo e strettamente connesso alla sua autonomia , dell’esigenza della rapidità delle decisioni, sono state definite le norme del processo sportivo,statuendo l’obbligo espresso per Giudici e parti di tenere un comportamento processuale inteso alla massima osservanza di questo principio e all’ordinato andamento dell’attività federale.
E’ stato riconfermato l’obbligo della motivazione(per quanto succinta) dei provvedimenti assunti e dichiarata la loro pubblicità,con adozione del principio di Diritto Comune della conservazione degli atti,con la specificazione che eventuali vizi formali, che non comportano la violazione dei disposti, per il processo sportivo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
L’informalità e la garanzia per le parti, come già detto, appaiono rafforzate dalla previsione del comma III dell’art. 9 del Codice, secondo cui il Giudice può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse
Particolare è anche la disposizione dell’art. 2 comma VI, secondo cui per quanto non disciplinato espressamente, gli Organi di Giustizia devono conformare la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, quando non configgenti con la “informalità” dei procedimenti di Giustizia Sportiva.
Si tratta per così dire di una scelta di campo, di carattere neutro rispetto alla tutela dei diritti nel processo sportivo, perché come già detto, le norme( pur diverse) del procedimento civile rispetto, ad esempio, a quello penale, comunque devono assoggettarsi al rispetto dei principi ,già indicati, di carattere superiore. Tuttavia una scelta di campo che premette, ad esempio, al Tribunale Federale (art. 33) l’adozione di provvedimenti cautelari ed un’attenta disciplina del giudicato (art. 39)
Quindi ,di una tutela di urgenza (il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile…) fino ad ora ignota ad un ordinamento privo dell’aspirazione alla completezza al contrario del presente
Definiti gli Organi di Giustizia,il Codice detta per i Giudici i principi dell’indipendenza, dell’autonomia e della riservatezza,tenendo gli stessi all’obbligo della sottoscrizione di una dichiarazione che tali principi non sono inficiati da posizioni personali conflittuali.
A tutela di tali principi è stata costituita la Commissione Federale di Garanzia,per la difesa dell’autonomia ed indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura Federale.
A detto Organo è altresì attribuita la funzione di individuare i soggetti idonei ad essere nominati componenti del Tribunale Federale ,della Corte Federale d’Appello e della Procura Federale,in conformità alle disposizioni federali e a quelle del Codice. Detta funzione è di controllo delle condizioni di eleggibilità dei Giudici e alla Commissione è anche dato il potere di comminare sanzioni ed adottare provvedimenti nei confronti dei componenti dei predetti Organi , dei Giudici sportivi e della Corte sportiva d’appello,dal semplice richiamo fino alla rimozione dall’incarico. Non è specificato il funzionamento dell’Organismo nella veste giudicante,ma l’interpretazione sistematica del Codice porta a ritenere che si provveda secondo la norma generale di richiamo al giusto processo.
L’aspirazione alla completezza ordinamentale ha portato alla previsione del Collegio di Garanzia dello Sport (art. 54 e ss. del Codice) quasi come una sorta di Giudice di legittimità cui spetta l’esame delle decisioni non altrimenti impugnabili viziate per errori di diritto o per insufficienza della motivazione. Anche qui la tutela dei diritti processuali e di difesa impone all’interessato il ministero del difensore (art. 58).
Alla Procura Federale spetta il diritto di azione davanti agli Organi di Giustizia per assicurare(meglio:ottenere) la piena osservanza delle norme di comportamento sportivo da parte di tutte le componenti Federali,dai tesserati come dagli Organi dirigenziali.
Sono specificate le incompatibilità a ricoprire le singole cariche o gli incarichi,facendo così chiarezza in un campo spesso discusso ed oggetto di in passato di plurimi ricorsi.
Tenuto conto che alcune Federazioni non hanno dimensioni adeguate a realizzare o a sopportare economicamente una struttura degli Organi di Giustizia così come delineata e predisposta dal Codice,è stata prevista la possibilità che due o più Federazioni possono avere in comune ( cosi’ meglio inteso il termine “costituire”) gli Organi di Giustizia e la Procura Federale.
E’ stato altresì previsto che, per risparmio di gestione(opportunità),ogni Federazione possa avvalersi del Tribunale Federale e della Corte federale di appello come Corte Sportiva d’appello.(In questo caso l’Organo indicato è soppresso).
A discrezione è attribuita alle Federazioni la facoltà di istituire apposite commissioni od organismi arbitrali per la risoluzione di controversie economiche.
Seguono le disposizioni sull’Accesso alla Giustizia;sulle Norme generali sul Procedimento;sui Giudici sportivi per la nomina e la competenza;sull’avvio dei procedimenti davanti agli stessi;sulla nomina e competenza dei Giudici Federali;sui relativi procedimenti;sulla Procura Federale per nomine , funzioni, azione disciplinare,rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura Antidoping del C.O.N.I.;sulla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I.;sul Collegio di Garanzia dello sport e relativo procedimento davanti allo stesso.
Il Codice chiude la sua articolazione prevedendo anche il giudizio di revisione (art. 63 …contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell’incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest’ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili) e quello di revocazione (…le altre decisioni della Corte d’appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest’ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all’istante), così definitivamente affermando la propria pretesa di completezza a disciplina di tutti gli interessi che coinvolgono l’attività sportiva.
Da questo quadro dei principi informatori prende forma lo Statuto e il Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale .
Avv Enzo Conte